In situazioni di incidente, è opportuno essere a conoscenza dei propri obblighi e dei propri diritti, nonché delle azioni da intraprendere per ottenere il risarcimento.

La procedura più semplice da seguire consiste nel compilare il modulo di rilevazione amichevole in formato blu (noto come C.A.I.), fornito dalla compagnia assicurativa al momento della sottoscrizione della polizza, e inviarlo alla compagnia stessa. Nel caso in cui si raggiunga un accordo sulla dinamica dell’incidente, è importante che il modulo blu venga firmato da entrambi i conducenti coinvolti, al fine di accelerare i tempi di risarcimento dei danni. Se sussiste disaccordo, tuttavia, è comunque utile compilare il modulo individualmente per fornire la propria versione dei fatti dell’incidente.

Qualora il modulo blu non sia stato compilato, è comunque necessario informare per iscritto la propria compagnia assicurativa e presentare una “denuncia cautelativa”, che costituisce la descrizione dell’incidente, anche nell’interesse personale.

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, esistono due procedure distinte: la procedura di risarcimento diretto e quella ordinaria.

Procedura di risarcimento diretto: Questo è il metodo più comune. È possibile attivarlo rivolgendosi direttamente alla propria compagnia assicurativa nel caso in cui solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, siano coinvolti nell’incidente e se non si è responsabili o lo si è solo in parte. Attraverso questa procedura, è possibile richiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo, ai beni trasportati e/o alle lesioni che rientrano in un massimo di 9 punti di invalidità (considerate lesioni lievi).

La procedura di risarcimento diretto può essere applicata anche nel caso in cui, oltre ai conducenti, altre persone (passeggeri) presenti su uno o entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente abbiano subito lesioni, anche gravi (oltre i 9 punti). Tuttavia, non si applica in caso di danni fisici subiti da persone presenti sul luogo dell’incidente.

Procedura ordinaria: Nei casi diversi da quelli descritti precedentemente (come incidenti in cui sono coinvolti più di 2 veicoli, incidenti che causano lesioni a persone presenti sul luogo o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità, nonché incidenti con veicoli immatricolati all’estero), è necessario seguire la procedura ordinaria di risarcimento.

In questo caso, è necessario presentare una richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente.

Sul sito web delle compagnie assicurative è possibile trovare ulteriori informazioni su come agire in caso di sinistro, nonché l’elenco dei Centri di liquidazione sinistri che fanno parte della rete periferica delle diverse compagnie.

È estremamente importante che la richiesta di risarcimento contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge per ottenere il risarcimento nei tempi indicati. Puoi utilizzare i nostri modelli di richiesta come riferimento…

Qualora la richiesta presenti lacune essenziali, la compagnia assicurativa è tenuta a comunicarti, entro 30 giorni, le informazioni aggiuntive necessarie per definire l’incidente. Una volta accettata l’offerta di risarcimento, la compagnia è tenuta a effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni.

Lesioni come terzo trasportato: Se subisci lesioni personali in qualità di passeggero, devi presentare una richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiavi. Quest’ultima dovrà risarcire il danno entro 90 giorni fino all’importo massimo previsto dalla legge, indipendentemente dalla determinazione della responsabilità dei conducenti.

La compagnia che ha effettuato il risarcimento si rivarrà sulla compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente.

Se il danno supera l’importo massimo previsto dalla legge, hai il diritto di richiedere la parte eccedente alla compagnia assicurativa del responsabile, a condizione che quest’ultimo sia coperto da un massimale superiore a quello minimo previsto dalla legge.

Conciliazione Paritetica: In caso di controversie con la compagnia assicurativa riguardanti la dinamica dell’incidente o la valutazione dei danni, se la richiesta di risarcimento non supera i 15.000 euro, è possibile evitare di ricorrere al tribunale attivando la procedura di Conciliazione Paritetica.

Identificazione dei testimoni: In caso di incidenti con solo danni materiali, è importante indicare immediatamente il nome dei testimoni presenti sulla scena dell’incidente nella denuncia di sinistro o nel primo documento ufficiale inviato alla compagnia assicurativa.

L’identificazione successiva potrebbe comportare l’inammissibilità della prova testimoniale presentata.